Pietro Ichino

by Martina Trevisan

Italian Telegraphy Club (ITC) – Il Codice Marconi

scritto da James Cruickshank Henderson Macbeth Fabrizio IK2UIQ di Italian Telegraphy Club di recente, ha avuto tra le mani una copia di questo importante codice, nato intorno al 1920,

voluto dalla Marconi Wireless Telegraphy Company di Londra e che, fino al 1999 è stato usato per le comunicazioni commerciali internazionali;

anzi via radio, ancora oggi, capita di ascoltare trasmissioni in CW a gruppi di 5 lettere… se mai ci aveste sbattuto il grugno in ascolto e non avete capito di cosa si trattasse

beh, probabilmente ora una spiegazione l’avete!

Andate a leggere il suo l’articolo riguardo il Codice Marconi su ITC

Cosa fa l’ITC? le sue origini le sue attività

nel frattempo, sempre per la vostra curiosità ecco qualche riferimento sull’attività che Fabrizio IK2UIQ svolge con l’importante obbiettivo di far vivere l’Italian Telegraphy Club

L’Italian Telegraphy Club è stato fondato da Vito Vetrano IN3VST, Maresciallo della Brigata Alpina Orobica e Giuseppe Billi I5YGB.

Vito ha sempre fatto della sua professione nel campo delle telecomunicazioni anche la sua passione e il suo hobby.

è stato Presidente dei radiotelegrafisti italiani,

ha organizzato decine di iniziative rivolte ai giovani, ma anche corsi, gare e attività scoutistiche ed è stato

il Rappresentante Italiano del Gruppo di Lavoro HST presso la IARU.

Vito è stato l’ultimo dei soci fondatori che portava avanti il Club, nato nel 1975.

Oggi Fabrizio IU2UIQ ne è il portavoce, assieme al presidente onorario Pietro Begali I2RTF.

Un po’ di storia dell’ITC raccontata da Fabrizio IK2UIQ

segui la pagina dell’ITC su Facebook

Come diventare membro dell’Italian Telegraphy Club?

Ottenendo l’Attestato di Telegrafista o l’Attestato Accedemico Telegrafista

l’ITC oggi, oltre essere una fucina di iniziative e attività

è soprattutto:

Distributore ufficiale del brevetto di radiotelegrafista radioamatore (20 QSL)

Distributore ufficiale dell‘attestato accademico di radiotelegrafista radioamatore (1000 QSL)

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Messaggio telex Ministero delle poste e delle comunicazioni 20 ottobre 1994 "Concessioni radiotelevisive

20.10.1994

TELEX N. 2898

DA MINISTERO P.T. – DIREZIONE CENTRALE SERVIZI RADIOELETTRICI

SEGRETERIA

A:

Tutti i reparti terzi dei circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche della repubblica –

Loro sedi

PROT. DCSR/SEGR

OGGETTO: Concessioni radiotelevisive – modifiche tecnico-operative degli impianti – competenze del Ministero P.T. e dei circoli.

Il III Reparto del circolo di Trieste ha fatto pervenire alla scrivente una nota con al quale chiedeva di conoscere quale prassi dovesse essere seguita in caso di istanze di variazione delle caratteristiche tecnico – operative degli impianti eserciti dalle emittenti televisive nazionali concessionarie. In particolare il citato organo chiedeva se in simili casi trovassero applicazione le disposizioni impartite con circolare 2147 del 30.7.94 di questa direzione centrale. Allo scopo di riscontrare analoghe richieste pervenute da altri circoli e di coordinare uniformemente le azioni, viene estesa a tutti gli organi periferici di questo ministero la risposta fornita al circolo di Trieste.

L’art. 1 comma 3 del D.L. 27 agosto 1993 nr. 323, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993 nr. 422, dispone che fino alla scadenza del termine di durata delle concessioni di cui al comma 1, i titolari di concessione ai sensi dell’art. 16 della legge 6 agosto 1990 n. 223 o di autorizzazione ai sensi dell’art. 38 della legge 14 aprile 1975 nr.103, proseguono nell’esercizio della radiodiffusione televisiva in ambito nazionale con gli impianti e i connessi collegamenti di telecomunicazione censiti ai sensi dell’art. 32 della legge 6.8.90 nr. 223, ed eventualmente modificati ai sensi del comma 2 della medesima disposizione. Peraltro l’art. 11 c. 3 della legge 422/93 proroga il termine di cui all’art. 32 comma 3 della l. 223/90 nei confronti di coloro che eserciscono impianti di radiodiffusione sonora in ambito nazionale sono abilitati a trasmettere non più ai sensi dell’art. 32 della legge 6.8.90 nr. 223, ma sulla sola base dell’atto concessorio con gli impianti e le caratteristiche descritte nell’atto concessorio stesso (o autorizzatorio per i ripetitori esteri), nei confronti dei concessionari privati della radiodiffusione televisiva in ambito nazionale e dei soggetti autorizzati alla prosecuzione della stessa ai sensi dell’art. 11 c. 3 della l. 422/93, continua ad aver efficacia l’art. 32 l. 223/90 e tutti i poteri che derivano ad essi già delegati dal Ministro PT ai direttori dei circoli. Stante quanto sopra, le disposizioni di cui alla circolare 2147 del 30.7.94 non trovano applicazione nel caso di atti di autorizzazione a modifiche tecnico – operative di impianti di radiodiffusione televisiva la cui competenza continua ad insistere in capo ai circoli, i quali dovranno acquisire sul progetto dell’autorizzanda modifica il nulla osta di questa direzione centrale. Allo scopo infine di porre tutti i circoli in condizione di applicare le presenti disposizioni si richiama il MSG telex n. 163 del 3.5.94 con il quale sono stati individuati i soggetti autorizzati ai sensi dell’art. 11 e 3 della legge 422/93 e si specifica che le emittenti destinatarie di provvedimenti di concessione televisiva in ambito nazionale sono le seguenti:

– CANALE 5, RETE 4, ITALIA 1 della RTI SPA

– RETE A di RETE A SPA

– VIDEOMUSIC della BETA TELEVISION SPA

– TV INTERNAZIONALE SPA titolare di autorizzazione ai sensi dell’art. 38 l. 103/75 per il ripetitore Telemontecarlo.

IL DIRETTORE CENTRALE

ING. FRANCESCO AVANZI

Pietro Ichino

MENTRE LE FORMICHINE RISPARMIATRICI VENGONO PENALIZZATE DALL’AZZERAMENTO DEI TASSI DI INTERESSE, I NUOVI INCENTIVI FISCALI PER IL WELFARE AZIENDALE PREMIANO LE… CICALE: IL FISCO E L’INTERA ECONOMIA OGGI PREFERISCONO (COMPRENSIBILMENTE) CHI SPENDE SUBITO QUEL CHE GUADAGNA

Editoriale telegrafico per la Nwsl n. 402, 20 luglio 2016 – In tema di rapporto tra welfare generale e complementare v. Ridurre il tetto di contributi e pensioni (almeno nel sistema obbligatorio) .

.

Qualcuno si sarà chiesto a che cosa sia dovuta la generosità fiscale dell’Erario, che ha detassato integralmente il cosiddetto “welfare aziendale”. Oggi i servizi pagati direttamente dall’impresa a una o più categorie dei propri dipendenti – dalla badante per i nonni alla baby-sitter per i bebé, dai corsi di inglese alla palestra, dai buoni-pasto alla ludoteca, o allo spettacolo teatrale – siano essi previsti da un contratto aziendale o da un regolamento emanato unilateralmente, non concorrono a determinare il reddito imponibile dei dipendenti stessi. Perché tutto questo? Che cosa c’è di socialmente progressivo in un ticket-restaurant? Per quale ragione il beneficio della palestra o del corso di inglese dovrebbe meritare di essere escluso dal reddito imponibile? In linea di principio astratto non lo meriterebbe affatto. Il fatto è, però, che quel modo di pagare ai lavoratori una parte della retribuzione ha un pregio straordinario: li induce a spenderla subito, generando subito nuova domanda di servizi e di beni, così mettendo subito in moto lavoro e quindi creazione di ricchezza. Donde anche un gettito fiscale e contributivo che comunque ripaga in breve l’Erario del sacrificio iniziale. In quest’epoca di grande incertezza riguardo al futuro, che induce la gente a non spendere per paura dell’imprevisto, non solo l’Erario, ma anche l’intera economia ha bisogno di gente che spenda invece immediatamente quel che guadagna, di denaro che circoli rapidamente. Così si afferma una nuova etica pubblica, contraria alle formichine risparmiatrici, le quali vengono oltretutto penalizzate dai tassi di interesse bassissimi voluti dalle Banche centrali, e molto favorevole alle cicale, che il fisco in questo modo incoraggia: “se vi godete subito quel che guadagnate, non vi tasso”. Tutto bene; ma, se è così, perché chiamarlo “welfare”?

.

.

Leave a Comment