La commissione Trasporti della Camera ha espresso parere favorevole unanime, con numerose osservazioni, sullo schema di decreto legislativo per l’attuazione della direttiva Ue 2018/1972 che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche. Lo schema di Dlgs sostituisce gli articoli da 1 a 98 del Codice delle comunicazioni elettroniche (Dlgs259/2003), con gli articoli da 1 a 98-undertricies. Il parere della commissione, di cui è stato relatore Massimiliano Capitanio (Lega), chiede al primo punto che il Governo valuti l’opportunità di: “con riferimento all’art. 7 del testo novellato del decreto legislativo n. 259 del 2003, attribuire specifici e chiari poteri all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom), volti a orientare efficacemente i comportamenti di soggetti non regolati, la cui offerta di servizi può nondimeno generare effetti concreti e rilevanti sulle infrastrutture di rete e, in ultima analisi, sulla qualità del servizio offerto agli utenti. Occorre infatti evitare asimmetrie concorrenziali tra soggetti già sottoposti alla regolazione dell’Agcom e soggetti che, allo stato attuale, non lo sono”; poi “con riferimento all’art. 11 del testo novellato del decreto legislativo n. 259 del 2003”, si chiede “di chiarire se il divieto di prosecuzione dell’attività, previsto nel comma 7 coincida con la nozione di ‘motivata opposizione’ di cui al comma 3 del medesimo articolo; prevedere all’articolo 22 del testo novellato del decreto legislativo n. 259 del 2003 che le informazioni acquisite dal Ministero dello Sviluppo economico e dall’Agcom, finalizzate alla mappatura della copertura delle reti di comunicazione elettronica, siano messe a disposizione delle Regioni e degli enti locali con le modalità operative di scambio dati; con riferimento all’art. 25, comma 4, del testo novellato del decreto legislativo n. 259 del 2003, riconsiderare la clausola d’invarianza di spesa per l’implementazione dei servizi online e degli uffici territoriali per la risoluzione delle controversie”.
Il parere chiede anche di “recepire la previsione contenuta all’art. 40, comma 5-bis del decreto-legge c.d. Semplificazioni (n. 77 del 2021, che modifica l’art. 91 dell’attuale Cce (decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259), in particolare, all’articolo 52 inserire il seguente comma 2-bis: ‘Il proprietario o l’inquilino, in qualità di utente finale di un servizio di comunicazione elettronica deve consentire all’operatore di comunicazione di effettuare gli interventi di adeguamento tecnologico della rete di accesso, volti al miglioramento della connessione e dell’efficienza energetica. Tale adeguamento non si configura come attività avente carattere commerciale e non costituisce modifica delle condizioni contrattuali per l’utente finale, purché consenta a quest’ultimo di continuare a fruire di servizi funzionalmente equivalenti, alle medesime condizioni economiche già previse dal contratto in essere'”.
Il parere chiede di “prevedere un coordinamento con le norme contenute nel decreto-legge n. 7 del 2007 convertito nella legge n. 40 del 2007” e di “espungere dal testo le previsioni relative alla distinta disciplina delle pratiche commerciali scorrette, soggette alla vigilanza dell’Autorità garante la concorrenza ed il mercato”.
Si chiede di “chiarire che i soggetti diversi dagli operatori autorizzati, che utilizzano le numerazioni a qualsiasi titolo, devono comunque essere soggetti agli stessi obblighi degli operatori”. Poi, “con riferimento all’art. 42, del testo novellato del decreto legislativo n. 259 del 2003” si chiede di “inserire nel testo – per gli operatori di rete radiofonica in tecnica digitale terrestre DAB, nazionali e locali, titolari per la medesima attività di autorizzazione generale – l’esonero per dieci anni dal contributo per la concessione dei diritti d’uso dello spettro radio, a decorrere dall’esercizio successivo alla piena titolarità dei predetti diritti per l’ambito locale o nazionale, come previsto dall’art. 3, comma 24 della legge 31 luglio 1997, n 249”.
Tra le valutazioni che secondo la commissione il Governo dovrà svolgere, c’è anche quella di “consentire agli operatori di rete radiofonica, fatto salvo il rispetto dei limiti di legge previsti per le emissioni elettromagnetiche, l’installazione degli impianti di radiodiffusione sonora in tecnica digitale terrestre sulle infrastrutture già esistenti per le diffusioni radiofoniche analogiche FM o di telecomunicazioni, secondo le procedure stabilite dall’art. 45 del testo novellato”.
Il parere chiede poi, “con riferimento all’art. 44 del testo novellato” di considerare “torri e tralicci, quali infrastrutture per impianti ridioelettrici, non suscettibili a normativa diversa da quella del Codice delle comunicazioni elettroniche e a essere autorizzati dagli enti locali in maniera indipendente dalla contemporanea installazione sugli stessi delle antenne e degli altri apparati trasmittenti”; “con riferimento agli arti. 44 e 51 del medesimo testo novellato, in merito alla procedura di esproprio, formulare meglio le disposizioni”; “con riferimento all’art. 54 del testo novellato del decreto legislativo n. 259 del 2003, rispettare il principio secondo il quale gli Stati membri non devono prevedere canoni ed altri oneri a carico di soggetti che non hanno il controllo né l’utilizzo materiale delle infrastrutture che occupano il suolo pubblico comunale”
E ancora: “con riferimento all’art. 57, fare dei commi 4 e 5 una disposizione autonoma, che faccia riferimento esclusivamente alle attività di cybersicurezza, aggiungendo un comma che rinvii alle modalità con cui tali attività debbano essere declinate da parte dell’Agenzia per cybersicurezza nazionale; con riferimento all’art. 61 del testo novellato, chiarire se – alla luce del comma 4 – la concessione di diritti individuali consegua direttamente alla presentazione della Scia o se occorra attendere l’esito dell’istruttoria; con riferimento all’art. 98-septies decies, prevedere in quaranta giorni il termine entro cui l’utente possa esercitare il diritto di recesso dal contratto o per cambiare operatore, senza incorrere in penali né costi di disattivazione; prevedere che il consumatore abbia il diritto di decidere il termine del periodo massimo di impegno con il fornitore del servizio tra 12 e 24 mesi con la possibilità di separare dal contratto del servizio telefonico l’eventuale contratto per l’acquisto di un device, prevedendo altresì – secondo una richiesta arrivata in particolare da FdI; Ndr – che il consumatore non sia obbligato a fruire di eventuali servizi aggiuntivi per un periodo eccedente la durata dell’abbonamento telefonico”.
Poi si chiede: “Al comma 2 dell’art. 98-vicies sexies del testo novellato del decreto legislativo n. 259 del 2003, sopprimere le parole ‘di valore modesto’ e ‘i prodotti nei quali il ricevitore radio ha una funzione puramente accessoria, quali gli apparati di telefonia mobile smartphone’, al fine di uniformare le previsioni del Codice alla disposizione italiana in materia (artt. 1, comma 1044, della legge 27 dicembre 2017. n. 205 e 28, comma 5, del decreto-legge 18 aprile 2019. n. 32 (convertito nella legge n. 55 del 2019); con riferimento all’art. 98-vicies sexies e al comma 3 dell’allegato 11, chiarire in entrambi i luoghi del testo che l’obbligatorietà di un ricevitore per la radio digitale terrestre inerisce ai veicoli di classe sia ‘M’ sia ‘N’; con riferimento all’art. 2-bis dell’allegato 12, prevedere per le imprese titolari di autorizzazione generale per l’attività di operatore di rete per la radiodiffusione sonora in tecnologia digitale terrestre (DAB) che hanno titolo all’utilizzo di frequenze radioelettriche per i collegamenti in ponte radio, la riduzione al 30 per cento dei contributi dovuti; con riferimento all’allegato 12, articolo 2, comma 1, sopprimere le parole: ‘il contributo è dovuto per ogni singolo fascio del collegamento, ivi incluse le stazioni ripetitrici’ ovvero specificare che il concetto di ‘fascio di collegamento’ è da intendersi come ‘banda di frequenza’ di cui l’operatore ha disponibilità dei diritti d’uso”.
“In relazione all’art. 4 dello schema di decreto, specificare che l’obbligo di attestazione della predisposizione dell’edificio alla banda ultralarga non sia vincolante ai fini del rilascio della certificazione di agibilità, promuovendo al contempo politiche di sostegno all’infrastrutturazione digitale degli edifici, a titolo esemplificativo attraverso voucher; con riferimento all’art. 6 dello schema di decreto, prevedere un periodo transitorio per l’adeguamento alla nuova normativa; verificare l’esattezza del calcolo delle tariffe nella tabella dell’articolo 5 dell’allegato 12, prevedere il mantenimento dell’attuale impianto sanzionatorio, riconsiderando la previsione di cui all’articolo 30 del testo novellato”.
Tra le questioni “calde” quelle dei contratti delle Tlc, come evidenzia il presidente della commissione Trasporti e Tlc , Massimiliano Capitanio, Il dlgs, come spiega un articolo CorCom, prevede una riduzione da 24 a 12 mesi del vincolo telco-cliente nei contratti di telefonia-Internet. Si tratta di misure delineate in chiave pro-consumatori e il provvedimento sulla carta punta alle maggiori tutele e a svincolare gli utenti dalle clausole temporali – misura quest’ultima già adottata da alcune compagnie di Tlc che per l’appunto non prevedono vincoli per la rescissione dei contratti.
“Chi sottoscrive un contratto telefonico deve essere messo nelle condizioni di scegliere la durata tra 12 e 24 mesi e anche se separare un ulteriore contratto per l’acquisto di un device. Questo garantirà ai cittadini maggior flessibilità e trasparenza – spiega Capitanio – E’ una delle richieste avanzate all’unanimità dalla IX Commissione della Camera che oggi ha approvato il parere sul Codice europeo delle comunicazioni elettroniche. Abbiamo chiesto al Governo, tra le tante osservazioni, di valutare regole più semplici per portare la banda ultralarga nelle abitazioni, soprattutto in quelle di nuova costruzione, sostenendo la misura dei voucher, regole ferree e più poteri ad Agcom per evitare disservizi come quelli lamentati dai clienti Dazn, più attenzione agli operatori Fwa, una accelerazione per lo sviluppo della radio Dab, una maggior semplificazione normativa”.