Consigli per difendersi dalle frodi via sms o contatto telefonico

by Martina Trevisan

Dimissioni volontarie

Dimissioni volontarie

AVVISO - Ricordiamo che le aziende possono ricercare le comunicazioni relative ai propri dipendenti, accedendo alla procedura. Le comunicazioni sono visualizzabili anche se la PEC, generata automaticamente dal sistema al termine della compilazione, non è stata recapitata.

A seguito delle riforme introdotte con il "Jobs Act", a partire dal 12 marzo 2016 le dimissioni volontarie e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dovranno essere effettuate in modalità esclusivamente telematiche . Obiettivo di questa importante novità è contrastare il fenomeno delle "dimissioni in bianco" , una pratica molto diffusa che sino ad oggi ha penalizzato i lavoratori più deboli.

La procedura è semplice. Il lavoratore potrà scegliere tra due opzioni:

​inviare il nuovo modulo autonomamente tramite il sito del Ministero del Lavoro a cui è possibile accedere tramite SPID o CIE. Si potrà così accedere al form online che permetterà di recuperare le informazioni relative al rapporto di lavoro da cui si intende recedere dal sistema delle Comunicazioni Obbligatorie. Per i rapporti instaurati precedentemente al 2008 , invece, il lavoratore dovrà indicare la data di inizio del rapporto di lavoro, la tipologia contrattuale e i dati del datore, in particolare l'indirizzo email o PEC. Nell'ultima fase dovranno essere inseriti i dati relativi alle dimissioni o alla risoluzione consensuale o alla loro revoca.

​rivolgersi a un soggetto abilitato (patronato, organizzazione sindacale, ente bilaterale, commissioni di certificazione, consulenti del lavoro, sedi territoriali competenti dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro) che avrà il compito di compilare i dati e inviarli al Ministero del Lavoro.

Ogni modulo salvato, dai soggetti abilitati o dai lavoratori, sarà caratterizzato da due informazioni identificative: la data di trasmissione (Marca temporale) e un codice identificativo coerente con la data. Il lavoratore ha sempre la possibilità di revocare le dimissioni o la risoluzione consensuale entro 7 giorni successivi alla comunicazione. Decorso il termine di 7 giorni utile per la revoca, per lo stesso rapporto di lavoro sarà possibile inviare nuove dimissioni, non revocabili.

La consultazione dei modelli telematici delle dimissioni volontarie/risoluzione consensuale e della loro revoca, è permessa, in sola lettura, ai datori di lavoro della propria azienda e alle sedi territoriali competenti dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

La nuova procedura è descritta nel Decreto Ministeriale del 15 dicembre 2015. Restano fuori, dal campo di applicazione della presente norma, i rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, il lavoro domestico, le dimissioni e la risoluzione consensuale disposta nelle sedi conciliative indicate nell'art. 2113 4° comma e nelle Commissioni di certificazione.

È disponibile un supporto per gli utenti e gli operatori. Per quesiti sull'utilizzo della procedura, visita l'URP online.

Accedi al sistema

Consulta le FAQ

Per effettuare la procedura da smartphone o tablet, è disponibile l'app:

Il sistema delle dimissioni telematiche invierà attraverso l'APP IO notifiche agli utenti - che hanno trasmesso le dimissioni volontarie sia tramite il portale Servizi Lavoro sia utilizzando l'APP Mobile - in occasione dei seguenti eventi: inserimento di una nuova dimissione;

inserimento di una revoca di una dimissione precedentemente inserita;

termine del periodo di revocabilità di una dimissione.

Cessione del credito: più tempo per la correzione delle comunicazioni inviate

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Dal 9 al 13 maggio 2022 è possibile l’invio delle comunicazioni sostitutive e gli annullamenti di comunicazione, nonché la ritrasmissione di quelle scartate

C’è ancora tempo per rimediare agli errori che si sono verificati a seguito dell’invio della comunicazione circa l’opzione per la cessione dei crediti relativa ai bonus edilizi, scaduta il 29 aprile scorso.

Tante infatti le comunicazioni che, trasmesse entro la prevista scadenza del 29 aprile 2022, sono state scartate; mentre altre, inviate ed accolte, contenevano errori sostanziali che hanno determinato l’insorgere di crediti d’imposta non corretti.

A seguito delle diverse difficoltà segnalate dai contribuenti, sia in riferimento alla trasmissione dei dati che alla possibilità di correggerli o annullarli, l’Agenzia delle Entrate ha risposto con la risoluzione n. 21/E del 5 maggio 2022.

Dal 9 al 13 maggio 2022 è possibile ovviare agli errori commessi con l’invio di una nuova comunicazione; di seguito i dettagli del documento in esame.

Risoluzione n. 21/E del 5 maggio

Alla luce delle criticità emerse anche in ragione delle tante modifiche normative che nelle ultime settimane hanno interessato il settore delle detrazioni fiscali edilizia e che hanno inciso negativamente sulle comunicazioni finalizzate all’esercizio delle opzioni di sconto in fattura e di cessione del credito, il documento in esame ha fornito importanti precisazioni in merito alla comunicazione finalizzata all’esercizio delle opzioni per la cessione dei crediti.

Comunicazione delle opzioni

In base a quanto previsto dall’art. 121 del dl n. 34/2020, se si opta per la cessione del credito o lo sconto sul corrispettivo relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica, è necessario l’invio di una comunicazione all’Agenzia delle Entrate, a pena di decadenza.

Il decreto Sostegni ter (dl n. 4/2022) ha fissato, sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari, sia per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici, il termine del 29 aprile 2022 per l’invio della comunicazione dell’opzione in merito alle spese sostenute nel 2021, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 (da 4 a 9 rate a seconda del tipo di detrazione).

Successivamente, il decreto Energia (dl n. 17/2022) ha disposto che i soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società e i titolari di partita IVA, tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2022, possono trasmettere la comunicazione per l’esercizio delle predette opzioni anche successivamente e comunque entro il 15 ottobre 2022 (più precisamente 17 ottobre in quanto il 15 cade di sabato).

Correzione delle comunicazioni

Nel caso in cui le comunicazioni inviate e accolte contengono errori sostanziali, in base al provvedimento 3 febbraio 2022, che ha definito le modalità operative per l’esercizio dell’opzione, viene stabilito che la comunicazione può essere annullata entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio, pena il rifiuto della richiesta ed entro lo stesso termine, e può essere inviata una comunicazione interamente sostitutiva della precedente (in caso contrario ogni comunicazione successiva si aggiunge alle precedenti).

Nuova tempistica per le correzioni

Alle luce delle difficoltà evidenziate da parte di alcune associazioni di categoria, singoli contribuenti e professionisti, l’Agenzia delle Entrate ha emanato la risoluzione 5 maggio 2022, n. 21/E con la quale ha concesso ulteriore tempo per correggere e rinviare le comunicazioni.

In particolare, dal 9 al 13 maggio 2022 è possibile:

inviare le comunicazioni sostitutive e gli annullamenti di comunicazioni trasmesse e accolte dal 1° al 29 aprile 2022, per le rate residue delle spese del 2020 (4 o 9 rate, in base al tipo di intervento) e le spese del 2021;

ritrasmettere le comunicazioni scartate dal 25 al 29 aprile 2022, per le rate residue delle spese del 2020 (4 o 9 rate) e le spese del 2021, a parità di codice fiscale del beneficiario (condominio o beneficiario dell’intervento sulla singola unità immobiliare) e anno della spesa.

Entro il 13 maggio 2022 devono essere inderogabilmente inviate comunicazioni sostitutive o annullamenti di comunicazioni trasmesse dal 9 al 13 maggio 2022, di cui ai 2 punti precedenti.

Entro il 17 maggio 2022 i crediti disponibili: i crediti emergenti dalle comunicazioni relative alle rate residue delle spese del 2020 (4 o 9 rate) e alle spese del 2021, correttamente ricevute dal 1° al 29 aprile 2022 e dal 9 al 13 maggio 2022 (per quest’ultimo periodo, solo se si tratta di comunicazioni sostitutive o ritrasmissione di scarti), saranno caricati entro il 17 maggio 2022 sulla Piattaforma accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, a beneficio dei fornitori e dei primi cessionari, applicando le disposizioni vigenti per le comunicazioni ricevute nel mese di aprile 2022. I crediti emergenti dalle comunicazioni relative alle spese 2022, correttamente ricevute nel mese di aprile 2022, saranno caricati sulla stessa Piattaforma entro il 10 maggio 2022.

Per seguire correttamente tutte le nuove regole sul bonus facciate 2022 e sugli altri bonus edilizia 2022, ti consiglio 2 strumenti indispensabili:

la tabella in pdf sui bonus edilizia

il software per il calcolo e la gestione dei bonus edilizia da usare gratuitamente per 7 giorni

Scopri l’elenco completo dei bonus edilizia prorogati per il 2022 con novità e regole

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