Nessuna illegittimità nella delibera con la quale l’ Agcom ha definito la controversia insorta tra Linkem ed Eolo in relazione alla richiesta di accesso di quest’ultima alle frequenze in banda 3.4-3.6 GHz di cui Linkem risulta assegnataria fino al 2029. La decisione è contenuta in una sentenza con la quale il Tar del Lazio ha respinto un ricorso proposto dalla stessa Linkem.
Nel ricorso, Linkem, premettendo di aver ricevuto nel 2015 una richiesta di accesso alle frequenze in questione da parte di Eolo con riferimento a 522 Comuni (poi ridotti a 510) commercialmente non coperti e che la prevista negoziazione tra le due parti, durata nel tempo, non era andate a buon fine, contestava l’iter procedurale concluso con la delibera impugnata nella quale l’Autorità ha individuato tre forme di accesso alle frequenze a seconda dei diversi cluster di Comuni.
Quanto alle condizioni economiche, Agcom stabilì che le stesse fossero fissate sulla base di una negoziazione commerciale e a condizioni eque e non discriminatorie. Il Tar, dopo avere in premessa osservato che il giudizio s’inserisce in una trattativa negoziale ancora in corso tra le parti, ha ritenuto che “le posizioni di Linkem non possano essere condivise”.
Sulla contestazione in merito alla legittimità della delibera in esame (“per non avere Agcom dichiarato inammissibile o manifestamente infondata la richiesta di accesso mediante leasing alle frequenze di cui la stessa è affidataria”, i giudici hanno ritenuto che “la mancata previsione del leasing non deve essere intesa come impossibilità di un suo utilizzo per accedere alle frequenze in esame”; e “non colgono nel segno neppure le argomentazioni relative al difetto di istruttoria e alla mancata formalizzazione del tavolo tecnico, circostanza questa che avrebbe impedito o quantomeno rallentato la sottoscrizione degli accordi derivanti dalla delibera”.
Alla luce di tutto, secondo il Tar “il leasing è risultato essere la modalità di accesso più efficiente nei Comuni dove era già presente una rete pronta di Eolo, in grado di avviare il servizio commerciale in 3, massimo 6 mesi, necessitando invece Linkem di un arco temporale più lungo”; soluzione, questa, che è stata ritenuta “esente dai denunciati vizi”.