Investimenti pubblicitari incrementali
Come fruire del credito
Per fruire del credito d’imposta, i soggetti interessati devono presentare:
la “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”, prevista dall’articolo 5, comma 1, del D.P.C.M. n. 90 del 2018, contenente i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell’anno agevolato
prevista dall’articolo 5, comma 1, del D.P.C.M. n. 90 del 2018, contenente i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell’anno agevolato la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati” per dichiarare, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che gli investimenti indicati nella comunicazione per l’accesso al credito d’imposta, presentata in precedenza, sono stati effettivamente realizzati nell’anno agevolato e che gli stessi soddisfano i requisiti di cui all’articolo 3 del D.P.C.M. n. 90 del 2018 e di cui all’articolo di cui all’articolo 57-bis del D.L. n. 50 del 2017.
L’ammontare del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun richiedente è stabilito con provvedimento del Dipartimento per l’informazione e l’editoria (articolo 5, comma 3, del D.P.C.M. n. 90 del 2018), pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento stesso.
Il credito d’imposta riconosciuto è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, che deve essere presentato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.
Come presentare la comunicazione
La comunicazione per l’accesso al credito d’imposta e la dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati sono presentate al Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, direttamente da parte dei soggetti abilitati o tramite i soggetti incaricati di cui ai commi 2-bis e 3 dell’articolo 3 del D.P.R. n. 322 del 1998.
Termini di presentazione
La comunicazione per l’accesso al credito d’imposta è presentata dal 1° al 31 marzo di ciascun anno.
Attenzione: per l’anno 2022, con il provvedimento del Capo Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria del 31 marzo 2022, il termine per la presentazione delle comunicazioni per l’accesso al credito d’imposta per investimenti pubblicitari è stato prorogato all’8 aprile 2022. Maggiori info sul sito www.informazioneeditoria.gov.it
La dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati è presentata dal 1° al 31 gennaio dell’anno successivo.
Credito d'imposta formazione 4.0
Credito d'imposta formazione 4.0
Investimenti delle imprese nella formazione del personale
Avviso - Modello comunicazione credito d’imposta È disponibile il modello di comunicazione dei dati e delle altre informazioni riguardanti l’applicazione del credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale previste dal Piano nazionale Impresa 4.0. Il modello di comunicazione, firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa, va trasmesso in formato elettronico tramite PEC all’indirizzo secondo lo schema disponibile di seguito. Decreto e modello di comunicazione
A cosa serve
La misura è volta a sostenere le imprese nel processo di trasformazione tecnologica e digitale creando o consolidando le competenze nelle tecnologie abilitanti necessarie a realizzare il paradigma 4.0.
Quali vantaggi
Il credito d’imposta è riconosciuto in misura del:
70% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 300 mila euro per le piccole imprese , a condizione che le attività formative siano erogate dai soggetti individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di prossima emanazione e che i risultati relativi all'acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto ministeriale;
, a condizione che le attività formative siano erogate dai soggetti individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di prossima emanazione e che i risultati relativi all'acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto ministeriale; 50% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 250 mila euro per le medie imprese , a condizione che le attività formative siano erogate dai soggetti individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di prossima emanazione e che i risultati relativi all'acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto ministeriale;
, a condizione che le attività formative siano erogate dai soggetti individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di prossima emanazione e che i risultati relativi all'acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto ministeriale; 30% delle spese ammissibili per le grandi imprese nel limite massimo annuale di 250 mila euro.
Avvertenza: con riferimento ai progetti di formazione avviati successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50, che non soddisfino le condizioni previste dall’art. 22, comma 1, del citato decreto, le misure del credito d'imposta sono rispettivamente diminuite al 40 per cento e al 35 per cento.
La misura del credito d’imposta è aumentata per tutte le imprese, fermo restando i limiti massimi annuali, al 60% nel caso in cui i destinatari della formazione ammissibile rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, come definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 17 ottobre 2017.
Spese ammissibili
Sono ammissibili al credito d’imposta le seguenti spese:
spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione. Sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità;
costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.
Sono ammissibili anche le eventuali spese relative al personale dipendente ordinariamente occupato in uno degli ambiti aziendali individuati nell’allegato A della legge n. 205 del 2017 e che partecipi in veste di docente o tutor alle attività di formazione ammissibili.
Attività di formazione ammissibili
Le attività formative dovranno riguardare: vendite e marketing, informatica, tecniche e tecnologia di produzione.
Tematiche della Formazione 4.0
big data e analisi dei dati;
cloud e fog computing;
cyber security;
simulazione e sistemi cyber-fisici;
prototipazione rapida;
sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (rv) e realtà aumentata (ra);
robotica avanzata e collaborativa;
interfaccia uomo macchina;
manifattura additiva (o stampa tridimensionale);
internet delle cose e delle macchine;
integrazione digitale dei processi aziendali.
A chi si rivolge
Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.
Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale. Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
La fruizione del beneficio spettante è subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Erogazione delle attività formative
Internamente attraverso personale dipendente; nel caso in cui le attività di formazione siano erogate da soggetti esterni all’impresa si considerano ammissibili solo le attività commissionate a:
Soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la Regione o Provincia autonoma in cui l’impresa ha la sede legale o la sede operativa;
Università, pubbliche o private, o strutture a esse collegate;
Soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali secondo il regolamento CE 68/01 della Commissione del 12 gennaio 2001;
Soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37;
ITS.
Come si accede
Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese e in quelle relative ai periodi d’imposta successivi fino a quando se ne conclude l’utilizzo.
Il credito è utilizzabile, esclusivamente in compensazione, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
Ai fini dell’ammissibilità al credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili deve risultare da apposita certificazione – da allegare al bilancio – rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti devono comunque avvalersi delle prestazioni di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti. Sono escluse dall’obbligo di certificazione le imprese con bilancio revisionato.
È ammissibile, a incremento diretto del credito d’imposta entro il limite di euro 5.000, la spesa sostenuta per adempiere l’obbligo di certificazione contabile da parte delle imprese non soggette ex lege a revisione legale dei conti.
Le imprese beneficiarie del credito d’imposta sono inoltre tenute a redigere e conservare:
una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte;
l’ulteriore documentazione contabile e amministrativa idonea a dimostrare la corretta applicazione del beneficio, anche in funzione del rispetto dei limiti e delle condizioni posti dalla disciplina comunitaria in materia;
i registri nominativi di svolgimento delle attività formative sottoscritti dal personale discente e docente o dal soggetto formatore esterno all’impresa.
Le imprese che intendono fruire dell’agevolazione sono tenute ad effettuare una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, richiesta al solo fine di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative.
Normativa
Contatti
Direzione Generale per la Politica Industriale, l’Innovazione e le PMI
Divisione II - Politica per la digitalizzazione delle impese e analisi dei settori produttivi
Ministero dello Sviluppo Economico
e-mail: transizione4.0@mise.gov.it
Alle richieste di chiarimenti attinenti solo agli aspetti di carattere generale e relative all’interpretazione delle disposizioni attuative verrà fornita risposta attraverso FAQ (risposte alle domande frequenti).
Transizione 4.0
Ultimo aggiornamento: 24 maggio 2022
Ufficio competente Divisione II - Politica per la digitalizzazione delle imprese e analisi dei settori produttivi
Credit Switch: un servizio innovativo per Utilities e Telco in fase di prevenzione sui Crediti
In mercati dinamici e sempre più competitivi, come Energia e Telecomunicazioni, la gestione del credito diventa fondamentale a livello strategico
Nel 2016, secondo i dati presentati da Unirec (Unione Nazionale Imprese a Tutela del Credito), i crediti insoluti nel settore delle Utilities e delle Telecomunicazioni ammontano a circa 7,4 miliardi per un totale di 13,8 milioni di posizioni. Questi numeri permettono di inquadrare uno delle principali problematiche delle aziende del settore in ottica di redditività e di conseguenza di liquidità di reinvestire in altri comparti.
Il segmento “Retail”, composto perciò da un numero elevato di posizioni relative a persone fisiche, è ancora più soggetto alle difficoltà nella valutazione preventiva in quanto la tipologia di cliente necessita un’analisi in tempi brevi e a costi sostenuti. Queste due condizioni portano in questo momento all’utilizzo quasi obbligato di informazioni reperite da fonti pubbliche e perciò statiche e non verificate, perdendo nella qualità dell’analisi e concedendo perciò credito a clienti che diventeranno potenzialmente dei cattivi pagatori. D’altra parte questa modalità di valutazione blocca l’accesso al credito a potenziali clienti che in realtà avrebbero le caratteristiche per essere considerati affidabili, tenendo in considerazione il servizio venduto ed il settore specifico.
Per cercare di risolvere queste problematiche viene lanciato oggi, in concomitanza con la commemorazione di due grandi innovatori, Thomas Edison per l’Energia e Antonio Meucci per le e Telecomunicazioni, il Credit Switch, una soluzione ibrida ed innovativa. Il sistema sviluppato da Abbrevia, società specializzata in informazioni commerciali ed investigazioni, unisce insieme dati reperiti da fonti pubbliche ed informazioni verificate e qualificate tramite analisi investigate, con l’obiettivo di migliorare la qualità della valutazione finale e diminuire di conseguenza il livello di insoluti. A differenza poi delle informazioni investigate classiche che prevedono diversi giorni di evasione, questa analisi permette di valutare un potenziale cliente in pochi minuti e a costi ridotti.
Altra necessità importante per il Credit Manager e la modularità della valutazione preventiva. Allo stato dell’arte odierno le informazioni sintetiche sono per loro natura statiche e non personalizzabili, restringendo le possibilità per l’azienda di svolgere un controllo modulato a seconda delle esigenze e delle caratteristiche del settore. In quest’ottica che il nuovo sistema risponde in tempo reale alle personalizzazioni necessarie, sia in ambito statistico e di dati relativi alla propria tipologia di cliente, sia per quanto riguarda l’eterna sfida tra prudenza e spinta commerciale.
La situazione del mercato delle Telecomunicazioni, sempre più concorrenziale considerando l’ingresso di nuovi attori internazionali, e l’apertura definitiva al mercato libero nel settore Energia, porterà in questi mesi milioni di utenti a decidere di siglare nuovi contratti di fornitura. E’ proprio in questo contesto che la valutazione preventiva può diventare un’arma in più, decisiva per affrontare le nuove sfide di settore.
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