Credito di imposta su investimenti pubblicitari incrementali
L' articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e ha istituito, dall'anno 2018, un credito d'imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali, con un incremento minimo dell'1% rispetto agli analoghi investimenti dell'anno precedente, effettuati dalle imprese, dai lavoratori autonomi e dagli enti non commerciali, sulla stampa (giornali quotidiani e periodici, locali e nazionali) e sulle emittenti radio-televisive a diffusione locale.
L'agevolazione è concessa nel limite massimo dello stanziamento annualmente previsto e nei limiti dei regolamenti dell'Unione europea in materia di aiuti "de minimis".
A decorrere dall'anno 2019, il credito dell'imposta è previsto nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati.
Limitatamente agli anni 2020, 2021 e 2022, il credito d'imposta è concesso nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati e viene meno il requisito dell'incremento minimo dell'1% rispetto agli investimenti effettuati l'anno precedente.
Con il decreto regolamentare, D.P.C.M. 16 maggio 2018, n. 90, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 luglio 2018 , sono stabilite le modalità e i criteri di attuazione della normativa, con particolare riguardo agli investimenti che danno accesso al beneficio, ai casi di esclusione, alla procedura di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa.
In data 31 luglio 2018 è stato adottato il provvedimento del Capo del Dipartimento per l'informazione e l'Editoria, previsto dall'articolo 5, comma 1, del D.P.C.M. 16 maggio 2018, n. 90, con il quale è approvato il modello di comunicazione telematica e sono definite le modalità per la presentazione della comunicazione sull'apposita piattaforma dell'Agenzia delle Entrate, ai fini della fruizione del credito di imposta.
Chi può accedere al beneficio
Le imprese o i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, il cui valore superiore di almeno l'1% gli analoghi investimenti effettuati nell'anno precedente sugli stessi mezzi di informazione.
Sono ammessi gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, iscritte al ROC e sui giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea o in formato digitale, registrati presso il Tribunale, ovvero presso il ROC, e dotati del Direttore responsabile.
Limitatamente agli anni 2020, 2021 e 2022, possono accedere all'agevolazione le imprese o i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipa dallo Stato, anche se il valore degli investimenti pubblicitari non è incrementale rispetto agli analoghi investimenti effettuati nell'anno precedente.
Come e quando presentare la domanda
Per accedere al bonus pubblicità è necessario inviare la domanda tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, attraverso l'apposita procedura disponibile nella sezione dell'area riservata "Servizi per" alla voce "Comunicare", accessibile previa autenticazione con Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta d'Identità Elettronica (CIE).
In particolare:
dal 1° al 31 marzo per il quale si chiede l'agevolazione: è necessario inviare la "Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta", che è una sorta di prenotazione delle risorse, contenente (oltre ai dati degli investimenti effettuati nell'anno precedente) i dati degli investimenti già effettuati e/o da effettuare nell'anno agevolato;
dal 1° al 31 gennaio successivo: i soggetti che hanno inviato la "comunicazione per l'accesso" debbono inviare la "Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati", resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante gli investimenti effettivamente realizzati nell'anno agevolato.
Per il solo anno 2021, la “comunicazione per l’accesso al credito d’imposta” è presentata nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 ottobre 2021. Restano comunque valide le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2021, sulle quali il calcolo per la determinazione del credito d’imposta sarà automaticamente effettuato sulla base delle intervenute disposizioni normative relative all’anno 2021.
Elenco dei richiedenti ed elenco degli ammessi al bonus
In esito alla presentazione delle "Comunicazioni per l'accesso al credito d'imposta", il Dipartimento per l'informazione e l'editore forma un primo elenco dei soggetti che hanno richiesto il credito dell'imposta con l'indicazione del credito teoricamente fruibile da ciascun soggetto.
Successivamente, una valle della presentazione delle "Dichiarazioni sostitutive relative agli investimenti effettuati", sarà pubblicato sul sito del Dipartimento l'elenco dei soggetti ammessi alla fruizione del credito di imposta.
Utilizzo del credito
Il credito di imposta è utilizzabile unicamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 , presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (a partire da quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell'elenco dei soggetti ammessi). Ai fini della fruizione del credito è necessario indicare, in sede di compilazione del modello F24, il codice tributo 6900, istituito dall'Agenzia delle Entrate con Risoluzione n. 41/E del 8 aprile 2019 .
Per saperne di più
Elenco dei richiedenti
Anni precedenti Elenco dei soggetti che hanno presentato la comunicazione per l'accesso all'anno 2020
Elenco dei soggetti che hanno presentato la comunicazione per l'accesso all'anno 2018
Elenco degli ammessi
Provvedimento del Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria del 7 aprile 2022 con allegato elenco ammessi alla fruizione del credito per l'anno 2021
Anni precedenti Provvedimento del Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria del 25 marzo 2021 con allegato elenco ammessi alla fruizione del credito per l'anno 2020
Provvedimento del Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria del 18 marzo 2020 con allegato elenco ammessi alla fruizione del credito per l'anno 2019
Provvedimento del Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria dell'11 aprile 2019 con allegato elenco ammessi alla fruizione del credito per gli anni 2017 e 2018
Il comunicato dell'11 aprile 2019 con le istruzioni per la fruizione del credito per gli anni 2017 e 2018
Comunicati
Normativa
Per maggiori informazioni
Come funziona la registrazione dei dati sul SIC di CRIF
Il Sistema di Informazioni Creditizie Come funziona - la registrazione e la conservazione dei dati share
La trasmissione dei dati creditizi sul SIC viene effettuata dalla banca, dalla società finanziaria o dall’ente partecipante solo se chi richiede il finanziamento ha ricevuto l'informativa specifica.
L’informativa che deve essere fornita dall'ente finanziatore riporta le modalità con cui i dati vengono trattati nel SIC, gli estremi della società che gestisce il SIC, i tempi di conservazione di tali dati, le categorie di società che possono accedervi, i principali diritti riconosciuti all’interessato.
La registrazione dei dati sul SIC La comunicazione dei tuoi dati in EURISC può avvenire:
In fase di istruttoria di un nuovo finanziamento, se la banca o la finanziaria intende consultare i tuoi dati per valutare la tua richiesta;
nel momento in cui la tua richiesta di finanziamento viene accolta ed erogato il finanziamento;
in fase di aggiornamento, di norma mensile, con i dati relativi all’andamento dei rimborsi;
Per la trasmissione dei dati positivi e negativi in EURISC non è necessario acquisire il tuo consenso, in quanto il trattamento dei dati personali è necessario per il perseguimento di legittimi interessi degli enti Partecipanti all’utilizzo del SIC per le finalità individuate dal Codice di Condotta.
In particolare, quando si verificano ritardi nel rimborso del finanziamento (i cosiddetti “dati negativi”):
la segnalazione del primo ritardo di pagamento sul rapporto di credito, viene resa visibile sul SIC solo in caso di mancato pagamento per 2 mesi consecutivi (o 2 rate). Prima dell'invio della segnalazione al SIC, l’ente partecipante ti invierà, 15 giorni prima dell'invio della segnalazione al SIC, una comunicazione avvisandoti dell’avvenuto ritardo e del fatto che tale ritardo verrà segnalato nel SIC. In questo modo hai la possibilità di verificare eventuali disguidi. Saldando tempestivamente i pagamenti eviterai che il ritardo venga segnalato nel SIC;
di pagamento sul rapporto di credito, viene resa visibile sul SIC (o 2 rate). Prima dell'invio della segnalazione al SIC, l’ente partecipante ti invierà, 15 giorni prima dell'invio della segnalazione al SIC, una comunicazione avvisandoti dell’avvenuto ritardo e del fatto che tale ritardo verrà segnalato nel SIC. In questo modo hai la possibilità di verificare eventuali disguidi. Saldando tempestivamente i pagamenti eviterai che il ritardo venga segnalato nel SIC; la segnalazione di ulteriori ritardi (successivi al primo) avviene comunque attraverso gli aggiornamenti mensili inviati dall'ente partecipante. In questo caso la comunicazione da parte del finanziatore potrà essere fatta nell'ambito di comunicazioni periodiche alla clientela, quindi non necessariamente prima che l'informazione sia resa disponibile sul SIC.
I tempi di conservazione dei dati
Le informazioni, così come segnalate e aggiornate dagli enti partecipanti, sono conservate sul SIC di CRIF nel rispetto dei tempi di conservazione stabiliti dal Codice di Condotta di riferimento, e cioè:
TIPOLOGIA DI DATO TEMPI DI CONSERVAZIONE Finanziamento richiesto ed in corso di valutazione 180 giorni dalla data richiesta Richieste di finanziamento rinunciate/rifiutate 90 giorni dalla data dell'aggiornamento con l'esito di rinuncia/rifiuto Finanziamenti rimborsati regolarmente 60 mesi dalla data di estinzione effettiva del rapporto di credito, ovvero dal primo aggiornamento effettuato nel mese successivo a tale data (in caso di compresenza di rapporti con eventi positivi e di altri rapporti con eventi negativi non regolarizzati, si applica il termine di conservazione previsto per i rapporti con eventi negativi non sanati). 1 o 2 rate (o mensilità) pagate in ritardo 12 mesi dalla comunicazione di regolarizzazione, a condizione che nei 12 mesi i pagamenti siano sempre regolari 3 o più rate (o mensilità) pagate in ritardo anche su transazione 24 mesi dalla comunicazione di regolarizzazione, a condizione che nei 24 mesi i pagamenti siano sempre regolari Finanziamenti non rimborsati (ossia eventi negativi non sanati, quali morosità, gravi inadempimenti, sofferenze) 36 mesi dalla data di scadenza contrattuale del rapporto o dalla data in cui l'ente Partecipante ha fornito l'ultimo aggiornamento (in caso di successivi accordi o altri eventi rilevanti in relazione al rimborso) e comunque al massimo fino a 60 mesi dalla data di scadenza del rapporto, quale risulta dal contratto.
Decorsi i termini di conservazione di cui sopra, prima dell’eliminazione dei dati dal SIC, CRIF può trasporre gli stessi su altro supporto, non direttamente accessibile dai Partecipanti e dagli Accedenti, conservarli per un periodo non superiore ai 10 anni (decorrenti dalla scadenza dei tempi di conservazione di cui alla precedente tabella) e trattarli solo per le finalità indicate dal Codice di Condotta nell’allegato 2 “tempi di conservazione” al paragrafo 8 (per adempiere ad obblighi di legge, per esigenze di difesa di un proprio diritto, per la verifica anche comparativa della predittività dei dati del SIC EURISC, per lo sviluppo e la verifica dei modelli di cui all’art. 10 del Codice di Condotta, per elaborazioni in forma aggregata anonima o pseudonima per esigenze statistiche normative/regolamentari e di sviluppo di prodotti o servizi dei Partecipanti / Accedenti, per fornire informazioni alle Autorità di vigilanza).
Tax credit acqua potabile, al via le comunicazioni per le spese 2021
Da oggi, 1° febbraio, e fino al 28 febbraio, possono partire le comunicazioni relative alle spese sostenute nello scorso anno per l’acquisto di sistemi che migliorano la qualità dell’acqua potabile dei rubinetti di casa e dell’azienda e beneficiare del credito d’imposta introdotto dalla legge di bilancio 2021 (articolo 1, commi da 1087 a 1089). I modelli possono essere tramessi tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito delle Entrate o i canali telematici dell’Agenzia.
Ricordiamo che modulo, relative istruzioni e specifiche tecniche sono stati aggiornati con il provvedimento dello scorso 28 gennaio (vedi articolo “Bonus “acqua potabile”, più tempo per la ricevuta che attesta la richiesta”).
L’agevolazione è finalizzata a razionalizzare l’uso dell’acqua e ridurre il consumo di bottiglie di plastica. Possono accedere al credito le persone fisiche, i soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni e gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
Spedita la comunicazione, una volta ricevuto il via libera alla fruizione dell’agevolazione, i beneficiari potranno spendere il bonus in compensazione tramite F24, oppure, per le persone fisiche non esercenti attività d’impresa o lavoro autonomo, anche nella dichiarazione dei redditi riferita all’anno della spesa e agli anni successivi fino al completo utilizzo dell’incentivo.
Rimborsata la metà della spesa
L’incentivo, prevede la misura, è pari 50% della spesa sostenuta tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022 sull’acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque per il consumo umano erogate da acquedotti.
Con la legge di bilancio 2022 il contributo ha ampliato i suoi orizzonti, con la proroga dei suoi effetti ai dispositivi acquistati nel 2023.
La spesa massima ammissibile è di mille euro per ciascun immobile per le persone fisiche e di 5mila euro per ogni immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale, per gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni e gli enti non commerciali. Considerato che per il 2021 il tetto di spesa complessiva previsto per la misura è di 5 milioni di euro, l’Agenzia calcolerà la percentuale attribuibile rapportando la dote disponibile all’ammontare complessivo del credito d’imposta risultante da tutte le comunicazioni validamente presentate.
Per il pagamento niente contanti
La spesa deve essere documentata con fattura elettronica o documento commerciale in cui sia riportato il codice fiscale di chi richiede il credito.
I privati e in generale i soggetti diversi dagli esercenti attività d’impresa in regime di contabilità ordinaria, devono effettuare il pagamento con versamento bancario o postale o con altri sistemi di pagamento diversi dai contanti.
Tuttavia, per le spese sostenute prima del 16 giugno 2021 ossia prima della pubblicazione del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, che ha definito i criteri e le modalità di accesso al credito (vedi articolo “Bonus acqua potabile: le regole per lo sconto del 50 per cento”), sono ritenuti validi i pagamenti in qualunque modo avvenuti ed è possibile integrare la fattura, la ricevuta o lo scontrino che certificano l’acquisto annotando su tali documenti il codice fiscale di chi richiede il bonus.
La spesa deve essere comunicata all’Agenzia tra il 1° febbraio e il 28 febbraio dell’anno successivo al quello di sostenimento del costo inviando, come già detto, l’apposito modello tramite il servizio web disponibile nell’area riservata o i canali telematici dell’Agenzia delle entrate. Entro 10 giorni dall’invio, nell’area riservata del sito delle Entrate viene rilasciata la ricevuta di presa in carico o di scarto della comunicazione.
Da quel momento, la somma potrà essere utilizzata in compensazione tramite F24, oppure, per le persone fisiche non esercenti attività d’impresa o lavoro autonomo, anche nella dichiarazione dei redditi riferita all’anno della spesa e in quelle degli anni successivi fino al suo completo utilizzo. Per le spese sostenute quest’anno, invece, le comunicazioni andranno inviate nel 2023.