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by Martina Trevisan

Il “credito al consumo” e il “credito collegato”. Quali sono le regole e quali sono i diritti del consumatore

Il credito al consumo è il contratto con cui un finanziatore concede a un consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra facilitazione finanziaria”. All’interno della categoria, il “credito collegato” e’ invece il contratto con cui un finanziatore concede a un consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, prestito o altra facilitazione finanziaria, finalizzato esclusivamente a finanziare la fornitura di un bene o la prestazione di un servizio.

Attenzione!!!! Per parlare di credito collegato è necessario che sul contratto di finanziamento sia ben specificato il bene o il servizio acquistato.

Rientrano nella disciplina del credito al consumo i prestiti personali, le aperture di credito rotativo (revolving) e le cessioni del quinto della pensione o dello stipendio.

Quali sono gli elementi che deve prendere in considerazione il Consumatore quando sottoscrive un contratto di finanziamento?

TAEG, ovvero il Tasso Annuo Effettivo Globale: il valore che esprime il costo totale del credito espresso in percentuale annua. Esso comprende gli interessi e tutti i costi, conosciuti dal finanziatore, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di finanziamento e dei servizi accessori, compresi quelli relativi all’eventuale interposizione di un terzo ai fini della sottoscrizione del contratto.

Per legge il TAEG deve comprendere gli interessi, le spese di istruttoria di apertura della pratica, il costo di gestione del conto corrente aperto per pagare le rate e tutte le alter spese previste dal contratto.

INFORMAZIONE PRECONTRATTUALE, il finanziatore (banca o finanziaria), deve fornire al consumatore una serie di informazioni attraverso un documento nominato “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” che deve contenere le condizioni offerte alla generalita’ della clientela.

Questo documento deve indicare obbligatoriamente il tipo di contratto di finanziamento offerto, i dati identificativi del finanziatore, l’importo del credito, la durata del contratto, il tasso di interesse applicato (Taen), il Taeg, l’importo totale dovuto dal consumatore, l’informativa sulle conseguenze del mancato pagamento delle rate e il tasso di mora applicato, gli eventuali servizi accessori, l’informativa sul diritto di recess e della possibilità di estinzione anticipate e del diritto del consumatore a ricevere copia di tale informativa.

Prima della conclusione del contratto la finanziaria compie una serie di indagini, ovvero valuta il merito creditizio del consumatore attraverso le informazioni che il consumatore stesso fornisce e dati estrapolati da banche dati (esempio la Centrale Rischi della Banca d’Italia, il CRIF, ecc). Ogni società finanziaria decide autonomamente le modalità di valutazione ma in ogni caso devono rispettare delle regole generali stabilite dalla Banca d’Italia.

Quando una banca o finanziaria rifiuta la concessione di credito dopo la consultazione di una banca dati (centrale rischi) deve informare il cliente immediatamente e gratuitamente del rifiuto e dei dati della centrale rischi consultata.

Il contratto deve essere stipulato in forma scritta e una copia deve essere consegnata al cliente. La consegna della copia è attestata mediante firma del cliente sull’originale conservato presso la banca o finanziaria.

Il mancato rispetto di queste disposizioni puo’ portare all’annullamento del contratto.

La forma del contratto e’ libera, tuttavia la Banca d’italia indica le informazioni che devono obbligatoriamente essere riportate:

– il tipo di credito e i dati completi del finanziatore,

– la durata del finanziamento e tutte le condizioni di utilizzo;

– se il contratto di credito e’ collegato ad un acquisto, l’indicazione del bene o servizio acquistato e il suo prezzo;

– i tassi di interesse (TAN e TAEG);

– l’ammontare del finanziamento, il numero, l’importo e la scadenza delle rate;

– tutte le voci di spesa a carico del cliente, comprese quelle relative alle comunicazioni periodiche e della gestione del c/c eventualmente previsto come obbligatorio per regolare i pagamenti;

– gli eventuali maggiori oneri in caso di mora, ovvero il tasso di interesse di mora applicabile sulle rate non pagate alla scadenza. Tale tasso e’ distinto da quello di interesse annuo relativo al rimborso del finanziamento.

– avvertenze sulle conseguenze del mancato pagamento delle rate;

– le eventuali spese notarili;

– le eventuali garanzie ed assicurazioni richieste;

– l’esistenza del diritto di recesso con informazioni per esercitarlo (vedi piu’ avanti);

– l’esistenza del diritto all’estinzione anticipata con informazioni per esercitarlo (vedi piu’ avanti);

– il diritto ad ottenere in qualsiasi momento e gratuitamente una tabella di ammortamento del finanziamento contenente, per ogni scadenza, gli importi dovuti (con separazione del capitale dagli interessi) e il saldo residuo;

– i mezzi di tutela stragiudiziale (reclami, ricorsi e Arbitro Finanziario;

E’ prevista per il consumatore la possibilita’ di recedere dai contratti di finanziamento entro 14 giorni dalla stipula, in qualsiasi caso e senza una motivazione particolare se non il semplice ripensamento.

Per poter esecitare tale diritto occorre procedure nelle modalita’ specificate nel contratto e comunque con una raccomandata a/r da inviare alla banca/finanziaria.

Se il finanziamento è già partito il consumatore dovrà restituire alla finanziaria il capitale e gli interessi maturati fino a quel momento e le tasse dovute (bolli, ecc).

La legge consente al consumatore di estinguere anticipatamente un prestito o un finanziamento in qualsiasi momento, anche parzialmente, restituendo il capitale residuo, gli interessi e gli altri oneri maturati fino a quel momento oltre -se prevista dal contratto- una somma a titolo di “indennizzo” per il creditore, calcolata sull’importo rimborsato in anticipo nella misura dell’1% se la durata residua e’ superiore ad un anno o dello 0,5% se e’ pari o inferiore ad un anno. L’importo dell’indennizzo non puo’ comunque superare quello degli interessi residui.

Nel caso di contratti di finanziamento collegati ad acquisti di beni o servizi nel caso di inadempimento del venditore mentre si e’ gia’ iniziato a pagare le rate del finanziamento, non e’ automatica (come si crede) la possibilita’ di smettere di pagare le rate.

Tuttavia la normativa concede al consumatore la possibilita’ di ottenere l’annullamento dell contratto di finanziamento quando il venditore del bene o servizio del contratto di acquisto collegato si rende gravemente inadempiente e la sua inadempienza continua anche dopo sollecito formale (messa in mora). L’inadempimento grave si puo’ identificare con la mancata o incompleta consegna del bene (o resa del servizio).

ATTENZIONE!!!!L’annullamento del contratto di finanziamento ha senso se il consumatore intende arrivare anche all’annullamento del contratto di acquisto, attraverso l’invio al venditore di una diffida ad adempiere per raccomandata a/r, dettando un termine non inferiore ai 15 giorni per adempiere con minaccia, in difetto, di ritenere il contratto risolto. In caso di mancata risposta, il consumatore potrà chiedere l’annullamento del contratto di finanziamento collegato con rimborso delle rate già pagate, facendo presente al finanziatore l’inadempienza del venditore e il suo protrarsi dopo l’invio della diffida (dopo i 15 gg intimati,).

Foto di Tumisu da Pixabay

Articolo realizzato da S.B. – collaboratrice Federconsumatori Rimini A.P.S.

“Realizzato nell’ambito del Programma generale di intervento della Regione Emilia Romagna con l’utilizzo dei fondi del Ministero dello Sviluppo Economico. Ripartizione 2018.”

Credito al Consumo (Pratiche Profamily): contatti e FAQ | Banco BPM

Questa sezione riporta le informazioni relative all’operatività svolta dalla nuova struttura “Credito al Consumo – Gestione Run Off” di Banco BPM S.p.A.

Con atto di fusione del 22 giugno 2021, che ha avuto efficacia in data 19 luglio 2021, Banco BPM S.p.A. ha fuso per incorporazione ProFamily S.p.A. subentrando in tutti i rapporti giuridici, diritti e obblighi della predetta società.

Pertanto, la struttura “Credito al Consumo – Gestione Run Off” di Banco BPM S.p.A. si occupa della gestione amministrativa delle pratiche di finanziamento già erogate da ProFamily S.p.A. e acquisite dalla banca in forza della menzionata operazione di fusione per incorporazione.

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CESSIONE DEL V/ RICHIAMO DELL’OAM AGLI INTERMEDIARI DEL CREDITO: IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA VA GARANTITA AL CONSUMATORE UN’INFORMAZIONE CORRETTA E COMPLETA

Le comunicazioni del soggetto finanziatore con cui è estinto il finanziamento devono essere inviate direttamente al cliente fino alla chiusura del rapporto. Le conseguenze della revoca al trattamento dati vanno spiegate con chiarezza per un consenso informato del consumatore

Chiarimento dell’OAM mediante indicazione conformativa diretta agli intermediari del credito in materia di cessione del V dello stipendio o della pensione. Con una comunicazione al mercato, l’Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e Mediatori creditizi, sottolinea, a tutela del consumatore, che non è possibile, quando si propone l’estinzione anticipata, imporre né suggerire al cliente modalità di trasmissione dei conteggi estintivi che lo escludano dal rapporto con il soggetto finanziatore. Vanno, inoltre, sempre precisate al cliente, in forma chiara ed espressa, le conseguenze di una sua eventuale revoca al consenso al trattamento dati a fini commerciali. Solo una corretta e completa informazione che accompagna le proposte di rinnovo della cessione del V può infatti garantire la libera scelta del consumatore che intenda estinguere anticipatamente il proprio debito.

La comunicazione nasce da alcuni comportamenti rilevati nel corso dell’attività di vigilanza svolta dall’Organismo. In particolare, è emerso che alcuni Agenti in attività finanziaria e Mediatori creditizi talvolta non si limitano a prospettare al cliente la possibilità estinguere il finanziamento in corso per rinnovarlo a condizioni più vantaggiose con un altro istituto di credito, ottenendo il rimborso degli oneri non maturati connessi alla durata del contratto. La richiesta di conteggio estintivo al finanziatore viene invece accompagnata da una dichiarazione con la quale il cliente revoca il proprio consenso alla ricezione di comunicazioni o contatti a fini promozionali o pubblicitari e dalla richiesta di trasmettere ogni successiva comunicazione all’intermediario del credito. L’intermediario diventa così l’unico referente per la chiusura dei rapporti con il finanziatore, al quale viene preclusa la possibilità di contattare direttamente il cliente, anche solo per comunicargli le modalità per ottenere un veloce rimborso dei ratei non dovuti.

Nella suddetta Comunicazione, l’OAM ricorda di essere già intervenuto sul tema, chiarendo che gli intermediari del credito non possono offrire ai consumatori servizi di consulenza e assistenza per presentare reclami alla banca o inoltrare il ricorso all’Arbitro bancario finanziario per il recupero degli oneri non maturati in caso di rinnovo della cessione del V: tale attività non rientra infatti in quella dei ‘servizi accessori’ che gli intermediari, in base alla normativa vigente, possono legittimamente svolgere. Anche la Banca d’Italia, successivamente, è intervenuta con orientamenti di vigilanza finalizzati ad “assicurare al cliente un'informativa piena e completa sull'andamento del rapporto e garantirne la tutela da condotte opportunistiche (se non illegittime, da parte di soggetti sedicenti "delegati")”.

La comunicazione sottolinea che la verifica della corretta applicazione della normativa vigente rientra nelle attività di vigilanza sull’operato degli intermediari del credito demandate all’Organismo, che interesserà la Banca d’Italia e l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per eventuali profili di competenza.

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